Affrontiamo in questo articolo la questione della Manleva per gli enti definiti come Extraterritoriali con codice ateco 99.00.00
Registrazione fattura
Essendo una fattura la cui operazione è da ritenersi FUORI CAMPO IVA, gli articoli da citare all’interno del documento sono 2:
Operazione Fuori campo Iva ai sensi degli
- art. 72 comma 1 lettera f) del D.P.R. 663/72 Non imponibilità da imposta I.V.A.
- Art.41 D.P.R. 601/73 “Disciplina delle agevolazioni Tributarie” “Accordi ed Enti Internazionali”
Per una migliore gestione delle fatture elettroniche:
– Nel campo SDI inserire il codice identificativo univoco 7 volte x (XXXXXXX),
– nel campo NATURA ALIQUOTA IVA inserire il codice N72 (alcuni software richiedono l’abilitazione nelle impsotaizoni specificando gli articoli per i quali applicarlo, vedasi pertanto il primo punto)
– Nel campo PEC inserire “latuapec@xxxxxPEC.IT” (si richiede l’invio di copia del docuemnto tramite pec ai fini di archiviazione di garanzia)
Allegare ed archiviare la manleva consegnata, unitamente alla fattura emessa.
2 Natura dell’ente Trust
In sostanza, l’imposizione del valore aggiunto (IVA) riguarda i soggetti passivi di iva. cioè soggetti che hanno territorialità amministrativa in Stato italia.
A titolo di chiarimento si riporta estratto di uina sentenza della cassazione che definisce gli aspetti di non imponibilità ai trust:
<<Si deve ribadire in questa sede l’inesistenza della soggettività del trust, il quale – come chiaramanete traesi dalla afferente Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, art. 2 resta esecutiva in Italia coin L. 16 Ottobre 1989, n.364 – Costituisce un insieme di benu e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale “istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”. Principio che trova conferma nella Giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il trust translativo non è un ente dotato di personalità giuridica: l’effetto proprio dei trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014 n. 1015) per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta ( v. Cass. n.. 2042/2017: n.12718/2017). contrariamente a quanto assume l’amministrazione finanziaria. Si tratta invece, di un inseime di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Cass. civ. sez. I n. 3456/2015; Cass., civ. Sec. V 25478/2015 Cass.Civ. Sez. II nr. 28363/2011).>> https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-3986-del-16-02-2021
Agevolazione Fiscale (NON MANCATO INCASSO)
DOMANDA: Se non viene incassata l’iva dalla vendita, questo valore rimane in carico al venditore… è un mancato incasso… una perdita?
RISPOSTA: No, il valore dell’iva, pur non essendo riscossa, in questo caso, rimane temporanemanete registrato nel bilancio del venditore come creidto iva (al pari dell’iva di un acquisto ad uso interno non destinato alla vendita), e potrà esser poi utilizzato per i pagamenti della pubblicità amministrativa italiana (come un F24 per contributi dipendento. Imu, Tassazioni e imposte comunali, ecc)
Per chiarezza potrebbe essere paragonata ad un’agevolazione fiscale, a cui il cliente finale ha diritto (ad esempio soggetti con disabilità, associazioni, onlus, entipubblici, ecc) cosicchè il venditore applichi l’iva agevolata in riferimento a determinati articoli di legge.
es: Per le ristrutturazione è possibile applicare l’iva agevolata del 10% al cliente, ma l’impresa edile acquisterà materiali al 22%, avendo cosi un credito del 1% che potrà utilizzare poi come credito iva.
Ugualmente, per la vendita di beni e servizi ad un Ente Extraterritoriale, l’iva versata dal venditore e non imposta all’ente, non sparisce, ma viene accantonata dal venditore stesso per altri suoi pagamenti
Certificato di esenzione
DOMANDA: Per ottenere la non applicazione dell’IVA, si DEVE ESSERE INSERITI e SI DEVE AVERE una copia del CERTIFICATO DI ESENZIONE da parte del governo italiano in base al regolamento UE 282/2011 (vedi art.51)?
RISPOSTA: NO, in primo luogo perchè NON è una esenzione ma una NON IMPONIBILITA’, in secondo luogo perche essendo già espressamente indicato nel primo comma dell’art.72, la dichiarazione/manleva che viene consegnata costituisce la dichiarazione GIURATA che i beni e servizi acquistatiu, rientrano nelle caissitche degli articoli citati nelle fatture i quali non prevedono certificati di esenzione poichè il regolamentoUE si riferisce a specifici organismi indicati nel comma 1 nella lettera C (dell.art.72), mentre in questo caso, si invoca la lettera F. Ovvero il suddetto ENTE opera fuori dal campo IVA e non è tenuto a nessuna autorizzazione come specificato sul modulo 181 (personalità Giurifdica EX ART, 16 p.III L.881/77) opera fuori campo IVA e accise (ex Art. L.605/1973) per mancanza del presupposto di Territorialità e del Soggetto Imponibile, secondo il diritto di reciprocità tra STATI (Convenzione di Vienna) in quanto posto sotto l’egidia del consesso dei Trattati Internazionali dai quali è integralmente tutelato, privo di status di “SOGGETTO D’IMPOSTA” ma alltresì affermato e riconosciuto su Nazione Italica (ovvero l’attribuzione del codice fiscale ateco do tipo extraterritoriale indicato nell’intestazione) ma non in STATO italia quindi non imponibile IVA e Accise analogamente alle organizzazioni internazionali.
A titolo di chiarimento si riporta estratto dell’art.72 sui soggetti non imponibili. ESTRATTO:
Art.72 . Non imponibili art. 72) DPR 633/72
- Agli effetti dell’imposta, le seguenti operaiozni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui ali articoli 8, 8bis e 9
[…]
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c) nonchè dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismim o dagli accordi di sede.
https://brocardi.it/testo-unico-iva/titolo-vi/art72.html
Controlli ADE / SANZIONI
DOMANDA: In un’eventuale verifica da parte dell’agenzia delle Entratte, questqa potrà eccepire la non corretta applicazione dell’esenzione e proicedere al recupero dell’iva con sanzioni?
RISPOSTA: NO, in primo luogo perchè non è è una esenzione ma una NON imponibilità, in secondo luogo perchè consegnando una dichiarazione di manleva /AFFIDAVIT, nella quale vengono citate tutte le informaizoni ed i riferimenti dell’acquirente (ENTE/Trustee) per eventualmente essere legalmente rintracciato, ed i riferimenti di legge riportati nella fattura con il quali l’affare è stato concluso e la fattura compilata, questa funge da maleva tributaria nei confronti del cedente la prestazione o il servizio. sollevando quest’ultimo dalla responsabilità di sostituito di imposta, ed appropriandosene.
In Definitiva, il cedente (chi vende) viene sollevato dall’onere di recuperare questa imposta, non dovuta, e dall’avere una sanzione per aver applicato la legge (tramite gli articoli citati).
Il dichiarante della Manleva (ENTE/Trustee), si assume altresi la responsabilità, qualora dovesse il cedente avere una verifica. Pertanto il Cedente del bene o del servizio, avendo in archivio questa dichiarazione/Manleva, giurata (affidavit) della natura del trust,. definisce uno spostamento delle responsabilità, demandandole all’amministratore /Trustee) dell’ENTE.
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